Alcuni recenti pronunciamenti della Cassazione su licenziamento per inidoneità fisica, licenziamento legittimo anche senza stato di crisi, abuso nelle malattie e licenziamento.
Con sentenza n. 18556 del 10 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità di un licenziamento per inidoneità fisica ad alcune condizioni:
che non vi siano altre posizioni nella organizzazione aziendale ove utilizzare il dipendente;
che, pur a fronte di una nuova organizzazione astrattamente possibile con una modifica della organizzazione aziendale, quest’ultima risulti gravosa per il datore di lavoro sotto l’aspetto finanziario;
che la nuova organizzazione sia di pregiudizio alle posizioni di altri lavoratori.
Con ordinanza n. 19302 del 18 luglio 2019, la Corte di Cassazione ha affermato che
Un’azienda può licenziare un dipendente al fine di aumentare i propri utili, qualora la soppressione del posto sia la diretta conseguenza di una riorganizzazione aziendale. Non è necessario, quindi, dimostrare lo stato di crisi per integrare il giustificato motivo oggettivo, atteso che il giudice di merito non può sindacare scelte relative alla gestione dell’impresa che competono esclusivamente al datore di lavoro.
Con sentenza n. 18283/2019, confermando i due giudizi di merito, la Corte di Cassazione
ha affermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore che, in maniera continuativa, si era reso colpevole di un uso delle proprie brevi malattie a cavallo di festività o di riposi e con comunicazioni delle proprie assenze al datore di lavoro all’ultimo momento utile, con un atteggiamento intenzionalmente negligente, volto ad eludere le norme legali e quelle della contrattazione collettiva.
Secondo la Corte il comportamento del dipendente si connota come di notevole gravità e tale da recare pregiudizio all’organizzazione aziendale.